Miglioramento sismico per edifici B
A seguito dell’emanazione della l.r 16/2012 per un edificio con esito B oltre alla riparazione con rafforzamento locale è ammesso a contributo anche il ripristino con il miglioramento sismico?
L'eventuale realizzazione di tale intervento è possibile ma i costi non saranno ammessi a contributo. La stessa legge regionale 16/2012 fa riferimento alla validità delle prescrizioni dettate dalle ordinanze ("Art. 3 "Principi generali della ricostruzione": La ricostruzione è realizzata nell'osservanza della presente legge e delle ordinanze del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione (...) La determinazione e l'erogazione di contributi è disciplinata dalle ordinanze del Commissario delegato che tengono conto della situazione degli edifici alla data dell'evento sismico e dei danni subiti in conseguenza dello stesso). Quindi, per il danno "B" vengono riconosciuti solo interventi di rafforzamento locale ed eventualmente di riduzione della vulnerabilità (per quest'ultima il contributo non può essere superiore al 40% del contributo destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e di finitura connesse, Ord. n. 29/2012 e smi, art. 4, comma 7, lett. d). Per un conteggio che rispetti le percentuali indicate dalle ordinanze occorre stabilire inizialmente il valore delle opere di rafforzamento locale e di ripristino del danno (RR); successivamente si valuta l’intervento di riduzione della vulnerabilità (RV) che non deve superare il 40% di RR. Solo in ultimo si sommano i due valori (RR + RV) e si ottiene l’entità delle opere strutturali (OS).