Edificio con agibilità B o C. Contributo per demolizione e ricostruzione inammissibile
Nel caso di un edificio con esito di agibilità B o C, che presenta una porzione di fabbricato con danni maggiori, è possibile ammettere a contributo la demolizione e ricostruzione, almeno della porzione maggiormente danneggiata, in quanto tale attività sarebbe economicamente meno onerosa e tecnicamente preferibile della riparazione dei gravi danni diffusi e del consolidamento della porzione di fabbricato?
Per un edificio classificato con danno "B" o "C" non è possibile ammettere a contributo interventi di demolizione e ricostruzione, neppure per eventuali parti con danni maggiori, in quanto opere che esulano dalla riparazione del danno. Anche se la demolizione fosse consentita dalle norme urbanistiche del Comune, le ordinanze per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma non ne prevedono la facoltà e non verrebbe concesso neppure il contributo che spetterebbe per il ripristino (interventi di riparazione e rafforzamento locale). Come indicato dall’ordinanza n. 29/2012 e smi, art. 3, comma 1, per gli immobili con agibilità B o C sono ammessi solo interventi di riparazione e rafforzamento locale.