Demolizione e ricostruzione in danno “E"
E’ possibile accedere al contributo per intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato classificato E qualora la proprietà intenda procedere alla ricostruzione con volume ridotto? Quale superficie considerare nel computo metrico e nel costo convenzionale, quella preesistente o quella di progetto?
In caso di edificio classificato con danno "E" (non vincolato) che si intenda e si possa demolire e ricostruire è riconosciuto un contributo di entità limitata ai parametri previsti per il ripristino del danno accertato (Ord. n. 86/2012 e smi, art. 3, comma 18). E’ necessario che il progettista presenti apposita perizia con la quale asseveri, con motivazione circostanziata, che l’edificio non può essere adeguatamente riparato a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. Qualora, per il nuovo edificio, la riduzione della superficie complessiva risulti inferiore al 10% della superficie preesistente, il contributo è determinato sulla base di quest’ultima e dei parametri economici relativi al “livello operativo” attribuito all’edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità. In caso invece di riduzione di superficie superiore al 10%, il contributo viene determinato in base alla superficie del nuovo edificio. (Ord. 86/2012 e smi, art. 3, comma 19).