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Scheda AeDES. Revisione esito

Nel caso in cui un edificio classificato inizialmente con agibilità B, C o E necessiti di essere riclassificato con un livello di danno diverso occorre la revisione del livello di agibilità da parte del Comune o è sufficiente quella di un tecnico?


Per quanto riguarda la riclassificazione del livello di danneggiamento di un edificio valgono le disposizioni della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012. Pertanto, per ottenere il riconoscimento di una classe di danno maggiore di quella inizialmente attribuita, occorre che il tecnico incaricato della progettazione inoltri al Comune apposita domanda corredata di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria. Il Comune può accoglierla ed emanare una nuova ordinanza di inagibilità. In caso, invece, si voglia ottenere una riclassificazione “in discesa” (ad es.: da “E” a “B”) è sufficiente la verifica del tecnico che certifica che per stato di danno e vulnerabilità l’edificio rientra nei parametri di altra ordinanza. (Ord. 51/2012 e smi, art. 2, comma 5, e Ord. 86/2012 e smi, art. 2, comma 6).


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