Edificio vincolato. Maggiorazioni
Edificio vincolato con livello operativo “E3“. Per poter usufruire degli incrementi per efficientamento energetico e per opere di finitura interna e riparazione impianti (art. 3 comma 9, lett. c) ed f)) è obbligatorio effettuare l'adeguamento sismico o è possibile il solo miglioramento?
La maggiorazione per efficientamento energetico, se tale intervento è compatibile col vincolo, è possibile nella percentuale del 10% per interventi di miglioramento simico che si eseguono su beni culturali alle condizioni previste alla lett. c) del comma 9 dell’ord. 86/2012 e smi; analogamente è applicabile anche la maggiorazione del 15% per le opere di finitura interna prevista sempre per il miglioramento sismico (lett. f).
Questa interpretazione estensiva della norma è motivata dal fatto che in caso di livello operativo E3 se l'edificio è di carattere monumentale o di interesse storico, archeologico o artistico, ai sensi del d.lgs n. 42/2004, ovvero tutelato dal Piano Urbanistico Comunale, l'intervento di demolizione e ricostruzione è precluso, mentre l'intervento di riparazione, anziché raggiungere il livello di sicurezza previsto per l'adeguamento, può essere limitato al solo miglioramento sismico effettuando la valutazione di sicurezza secondo le Linee guida approvate con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011.
Si può quindi sostenere che il termine "adeguamento sismico" usato all'art. 3, comma 9, lett. a) dell'ord. 86/2012, in questo caso vada inteso come finalizzato al ripristino delle massime condizioni di sicurezza possibili dell'edificio, nel rispetto però delle caratteristiche architettoniche e storiche, senza quindi eseguire interventi distruttivi, ma operando secondo i criteri del miglioramento sismico previsto per i beni culturali.