Assistenza MUDE

Obbligo all'affitto. Decadenza senza richiesta di contributo

Se il proprietario non presenta la richiesta di contributo per le finiture interne dell'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, la c.d. "Seconda Casa", è comunque sottoposto all'obbligo dell'affitto?

No, perchè l'art. 6 comma 4 delle ordinanze per la ricostruzione degli edifici ad uso abitativo precisa che l'obbligo vale solo per "i proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 5 e 6"; quindi, se non si beneficia del contributo non sussiste l'obbligo dell'affitto o del comodato poiché tale obbligo vige unicamente se il proprietario deposita la RCR.
In caso di rinuncia al beneficio del contributo per il ripristino delle finiture interne la proprietà avrà comunque diritto al contributo pari al 100% del costo sostenuto per il ripristino delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, come previsto dall'art. 3 delle ordinanze.

 


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