Abitazioni non principali. Obblighi a carico del proprietario
Nel caso di contributi per l’abitazione secondaria, sussistono particolari obblighi a carico del proprietario?
I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo sono tenuti, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, ad adottare una delle seguenti opzioni:
- ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato (di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998) con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici;
- a cederle in comodato per almeno quattro anni ai sensi del Protocollo d’Intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici;
- ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per abitazione principale per altra unità abitativa, in tal caso l’obbligo dell’affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad uno dei due immobili.
(Ordd. 29, 51 e 86/2012 e smi, art. 6, comma 4).