Cambio di destinazione d’uso
In seguito all’esecuzione di interventi di riparazione è possibile un cambio di destinazione d’uso dell’immobile?
Come indicato dalle ordinanze, per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
Ciononostante, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della l.r 31/2002, non è considerato mutamento di destinazione d’uso quello rivolto ad altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente (Ordd. 29, 51 e 86/2012 e smi, art. 6, comma 1).